Attrezzature di lavoro
Le aziende italiane sono chiamate ad adeguarsi al decreto 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.
L’adempimento riguarda anche le piccole e medie imprese italiane, che dovranno garantire la sicurezza dei propri operai.
Le attrezzature sottoposte a controlli sono elencate nell’Allegato VII del Testo unico – dlgs n.81/2008 e sono:
- apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga
- sollevamento persone
- gas, vapore, riscaldamento
- generatori di vapore d’acqua
- tubazioni (gas, vapori, liquidi)
- generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti
- centrali di riscaldamento ad acqua con potenza maggiore di 116KW
- forni per industrie chimiche e simili
Le attrezzature nuove sono soggette alla verifica obbligatoria di primo impianto o di messa in servizio mentre le attrezzature esistenti sono soggette a verifiche e riqualificazioni periodiche.
Con il D.P.R. 459/96 il nostro paese ha recepito la “Direttiva Macchine” e, pertanto, le macchine costruite dopo il 20/9/96 all'atto della consegna (e ai fini della regolare esecuzione della fornitura) devono essere dotate da parte del costruttore di:
- Marcatura CE
- Dichiarazione di conformità
- Manuale di istruzione (per l'istallazione, l'uso, la manutenzione, il trasporto,ecc.) in lingua italiana
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