La Prestazione Energetica è obbligatoria a decorrere dal 1° settembre 2007 per gli edifici per i quali verrà presentata
la denuncia di inizio attività
la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di
nuova costruzione
demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione
ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito
Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di prestazione energetica:
limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati
all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente
Inoltre l’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario
a decorrere dal 1° settembre 2007, per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti
a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati
a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare